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ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO DI PRAROSTINO
Piazza
Libertà n. 3 10060 Prarostino
S
T A T U T O
In
vigore dal 28 novembre 2001
Approvato
con assemblea straordinaria dei soci del 28 novembre
2001
Avanti
al notaio Giancarlo Ortali
Repertorio
numero 157179 / 28759
COSTITUZIONE
E SCOPI
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ART.
1
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E’ costituita “l’Associazione Turistica
Pro Loco di PRAROSTINO” con sede in
Prarostino, Piazza Libertà 3.
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ART.
2
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La
Pro Loco di Prarostino è un centro di vita
sociale, a carattere volontario, che svolge la
propria attività senza alcuna finalità di
lucro.
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ART.
3
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Gli scopi principali che la Pro Loco si propone
sono :
a)
riunire tutti coloro che hanno interesse allo
sviluppo ed alla tutela delle risorse turistiche
locali;
b)
contribuire al miglioramento della località in
cui la Pro Loco opera promuovendone lo sviluppo
socio-culturale, valorizzando tutte le bellezze
naturali ed artistiche esistenti e tutelando il
patrimonio ambientale;
c)
promuovere e facilitare il movimento turistico
rendendo ai turisti ed ai villeggianti il
soggiorno più piacevole possibile, stimolando
l'efficienza dei servizi pubblici, incoraggiando
l’apertura di alberghi, caffè, ritrovi
pubblici, la costruzione di impianti ed
attrezzature sportive e favorendo il
miglioramento delle strutture già esistenti;
d)
curare l’assistenza e l’informazione
turistica, anche con l’apertura di appositi
uffici;
e)
organizzare festeggiamenti, gare, mostre, fiere,
convegni, spettacoli, escursioni, gite, attività
sportive di qualsiasi genere;
f)
sensibilizzare la popolazione residente ai fini
dello sviluppo delle attività turistiche.
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ART.
4
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La Pro Loco di Prarostino opererà nel
territorio del Comune di Prarostino, in accordo
con enti ed associazioni locali che svolgano
attività ed iniziative che interessano lo
sviluppo turistico.
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ART.
5
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I proventi della Pro Loco sono:
a)
le quote di iscrizione dei Soci;
b)
i contributi di enti pubblici o privati;
c)
le donazioni;
d)
gli introiti di manifestazioni organizzate dalla
Pro Loco stessa.
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Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il
raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed
eventuali utili o avanzi di gestione nonché
fondi riserve o capitali durante la vita della
Pro Loco non possono essere distribuiti (neppure
in modo indiretto) ai Soci.
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Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Compatibilmente
con le disponibilità di cassa, potranno essere
rimborsate unicamente le spese vive sostenute
per specifici incarichi affidati dal Presidente.
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SOCI
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ART.
6
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I soci della Pro Loco si distinguono in :
a)
Soci Ordinari;
b)
Soci Sostenitori;
c)
Soci Onorari;
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Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota
di iscrizione annualmente stabilita dal
consiglio direttivo. Possono essere iscritti
come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì
coloro che per motivazioni varie sono
interessati all’attività dell’Associazione.
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Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla
quota ordinaria, erogano contribuzioni
volontarie straordinarie.
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Sono Soci Onorari le persone che vengono scelte
come tali dal Consiglio Direttivo per meriti
particolari acquisiti a favore
dell’Associazione
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Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
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ART.
7
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-
I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la
quota associativa annuale. I Soci Onorari sono
esentati dal pagamento della quota annuale.
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Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento
dell’Assemblea, hanno diritto:
a)
di voto per eleggere gli organi direttivi della
Pro Loco;
b)
di essere eletti alle cariche direttive della
Pro Loco;
c)
di voto per approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d)
a ricevere la tessera della Pro Loco;
e)
a ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;
f)
a frequentare i locali dell’Associazione;
g)
ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione
di manifestazioni promosse e/o organizzate
dall’Associazione.
I
Soci minorenni possono esercitare i diritti
previsti dai punti d) e) f) g)
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I Soci hanno il dovere di :
a)
rispettare lo statuto ed il regolamento della
Pro Loco;
b)
versare nei termini la quota sociale;
c)
non operare in concorrenza con l’attività
della Pro Loco.
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ART.
8
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-
L’ammissione di un nuovo Socio viene attivata
dal momento del versamento della quota
associativa annuale. La quota associativa è
intrasmissibile e non rivalutabile.
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La qualifica di Socio si perde per dimissioni,
per morosità, per indegnità o per
mancato pagamento della quota associativa
annuale.
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Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano
gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio
con provvedimento motivato, contro il quale
l’interessato potrà proporre appello al
collegio dei Probiviri dell’UNPLI Regionale,
entro 30 giorni dalla notifica. La decisione del
Collegio dei Probiviri dell’UNPLI Regionale è
inappellabile.
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ART.
9
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I
Soci, con l’iscrizione alla Pro Loco,
accettano tutte le disposizioni del presente
Statuto
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ORGANI
DELLA PRO LOCO
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ART.
10
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-
Sono Organi dell’Associazione Pro Loco
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Effettivi
a)
l’Assemblea;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti
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Onorari:
a)
il Presidente Onorario
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ASSEMBLEA
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ART.
11
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-
L’Assemblea è costituita da tutti i soci
iscritti ed in regola con il pagamento della
quota associativa dell’anno in corso.
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ART.
12
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I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria
almeno una volta all’anno; essa viene indetta
dal Presidente della Pro Loco, previa
deliberazione del Consiglio Direttivo che ne
fissa la data, la sede e l’ordine del giorno,
dandone avviso ai soci almeno dieci giorni prima
della data suddetta. L’Assemblea ordinaria è
valida in prima convocazione con la
partecipazione di almeno la metà dei Soci e
delibera con voto favorevole della metà più
uno dei voti espressi;
in
seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo,
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero
dei soci presenti e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi.
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ART.
13
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-
L’Assemblea straordinaria può essere
convocata:
a)
dal Presidente della Pro Loco quando ne ravvisa
la necessità;
b)
dietro richiesta scritta di almeno un quarto dei
Soci.
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Per quanto riguarda convocazione
e validità dell’Assemblea
straordinaria, si applica quanto
specificato
in merito nel precedente articolo 12.
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ART.
14
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-
Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci
aventi requisiti di cui all’articolo 11; è
consentito per ogni Socio un massimo di due
deleghe, da presentarsi per iscritto.
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ART.
15
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L’Assemblea ordinaria ha il compito di :
a)
dare le direttive per la realizzazione degli
scopi sociali;
b)
approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario proposto dal Consiglio Direttivo
della Pro Loco;
c)
eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo ed
il Collegio dei Revisori dei Conti;
d)
eleggere per acclamazione, su proposta del
Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;
e)
deliberare su eventuali proposte dei
partecipanti, anche su argomenti non previsti
sull’O.D.G. previsto dalla convocazione
dell’Assemblea;
f)
deliberare sull’eventuale adesione e/o recesso
all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia).
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Il rendiconto consuntivo approvato
dall’Assemblea sarà disponibile per la
visione presso la sede della Pro Loco in uno con
le altre carte sociali
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ART.
16
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L’Assemblea straordinaria ha il compito di :
a)
deliberare sulle modifiche del presente statuto;
b)
deliberare sull’eventuale scioglimento e
liquidazione dell’Associazione.
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ART.
17
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-
Tutte le deliberazione di cui al precedente
articolo 16 saranno valide solo se approvate con
la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
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ART.
18
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La Pro Loco è retta da un Consiglio Direttivo
composto da un numero di membri variabile da un
minimo di sette ad un massimo di trenta, tale da
assicurare un’equilibrata rappresentatività
degli iscritti.
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ART.
19
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-
I Consiglieri nominano il Presidente ed uno o più
vicepresidenti, eleggendoli tra i membri del
Consiglio stesso, a maggioranza di voti espressi
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ART.
20
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-
I membri del Consiglio Direttivo durano in
carica tre anni e sono rieleggibili finito il
mandato.
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La mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio
Direttivo dà al Consiglio stesso la facoltà di
dichiarare decaduto il Consigliere assente e di
procedere, se lo ritiene necessario, alla
surrogazione del medesimo.
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ART.
21
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Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Pro Loco, ed in particolare
gli sono riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento degli scopi sociali
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Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più
regolamenti che dettino norme integrative al
presente Statuto e che facilitino il
funzionamento della Pro Loco..
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Il Consiglio determina le quote sociali.
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Spetta inoltre al Consiglio la
gestione del patrimonio sociale e
la compilazione del rendiconto
economico e finanziario da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
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Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, per il
raggiungimento degli scopi sociali, di gruppi di
lavoro volontari formati da Soci o anche da non
Soci. Per manifestazioni di particolare impegno
o per le quali è necessario avvalersi di
persone in possesso di competenze specifiche, il
Consiglio Direttivo potrà delegare singoli o
gruppi di persone a gestire autonomamente
l’organizzazione e la realizzazione
dell’attività programmata.
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ART.
22
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Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal
Presidente almeno due volte all’anno ed ogni
qualvolta lo ritenga opportuno a seguito di
richiesta scritta di almeno un terzo dei
Consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo
sono pubbliche
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Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario ed approvato di volta in volta dal
Consiglio stesso..
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ART.
23
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Il Consiglio Direttivo delibera validamente,
quando siano presenti almeno la metà dei
Consiglieri, a maggioranza dei voti.
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Per la validità delle riunioni di Consiglio non
sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti
è determinante il voto del Presidente.
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ART.
24
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Il Consiglio Direttivo, su proposta del
Presidente, nomina un Segretario ed un
Tesoriere.
a)
il Segretario dovrà tenere i libri dei verbali
delle assemblee e dei consigli direttivi nonché
il libro dei Soci ed espletare tutte le
incombenze derivanti dall’incarico;
b)
il Tesoriere dovrà tenere i libri contabili,
predisporre il rendiconto economico e
finanziario ed adempiere agli obblighi derivanti
dalle leggi fiscali.
E’
fatta facoltà di affidare i due compiti ad una
sola persona.
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PRESIDENTE
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ART.
25
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Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti
l’Associazione Pro Loco, convoca e presiede
l’Assemblea ordinaria e straordinaria ed il
Consiglio Direttivo.
Il
Presidente, come detto nell’articolo
19 del presente Statuto, viene
eletto dai componenti
del Consiglio Direttivo e dura in carica tre
anni.
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In caso di assenza o impedimento il Presidente
è sostituito dal Vicepresidente al quale il
Consiglio Direttivo ha affidato le funzioni
vicarie.
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COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
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ART.
26
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L’Assemblea nomina, scegliendoli tra i
Soci, tre Revisori dei conti, che
durano in carica tre
anni.
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I Revisori dei Conti hanno il
compito di esaminare
periodicamente, ed occasionalmente in
qualsiasi momento, la contabilità della Pro
Loco
-
Partecipano, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
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I Revisori dei Conti sono rieleggibili
alla scadenza del mandato.
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PRESIDENTE
ONORARIO
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ART.
27
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Il Presidente Onorario può essere nominato,
come indicato nell’articolo 15, I° comma
(punto d)
del presente Statuto, per eccezionali meriti
acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
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Al Presidente
Onorario possono essere
affidati dal Consiglio
Direttivo incarichi di
rappresentanza e di eventuali contatti con altri
Enti.
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DISPOSIZIONI
FINALI
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ART.
28
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Lo scioglimento della Pro Loco potrà essere
deciso soltanto in Assemblea straordinaria con
le modalità indicate agli articoli 16 e 17 del
presente Statuto.
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In caso di scioglimento dell’Associazione,
dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte
le pendenze passive, i beni acquisiti con il
concorso finanziario specifico e prevalente
della Regione Piemonte o di enti pubblici
saranno devoluti al Comune di Prarostino.
Gli
altri beni potranno essere devoluti al Comune
oppure ad altri enti ed associazioni esistenti
nel Comune.
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ART.
29
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Per tutto quanto non contemplato nel presente
Statuto sono valide le disposizioni di Legge
vigenti.
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