home page > Associaz. & Turismo > Pro Loco
 

Statuto della Pro Loco di Prarostino

 
PRO LOCO PRAROSTINO
Piazza Libertà n.3
10060 PRAROSTINO (TO)
tel.   0121.500128 (c/o Municipio)
Codice Fiscale 94518340016 - P.IVA 06441140016
e-mail:
proloco@comune.prarostino.to.

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PRAROSTINO

 Piazza Libertà n. 3   10060 Prarostino

S T A T U T O

In vigore dal 28 novembre 2001

Approvato con assemblea straordinaria dei soci del 28 novembre 2001

Avanti al notaio Giancarlo Ortali

Repertorio numero 157179 / 28759

 

COSTITUZIONE E SCOPI 

ART.  1

- E’ costituita “l’Associazione Turistica Pro Loco di PRAROSTINO” con sede in Prarostino, Piazza Libertà 3.

ART.  2

La Pro Loco di Prarostino è un centro di vita sociale, a carattere volontario, che svolge la propria attività senza alcuna finalità di lucro.

ART.  3

- Gli scopi principali che la Pro Loco si propone sono :

a)      riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo ed alla tutela delle risorse turistiche locali;

b)      contribuire al miglioramento della località in cui la Pro Loco opera promuovendone lo sviluppo socio-culturale, valorizzando tutte le bellezze naturali ed artistiche esistenti e tutelando il patrimonio ambientale;

c)       promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo ai turisti ed ai villeggianti il soggiorno più piacevole possibile, stimolando l'efficienza dei servizi pubblici, incoraggiando l’apertura di alberghi, caffè, ritrovi pubblici, la costruzione di impianti ed attrezzature sportive e favorendo il miglioramento delle strutture già esistenti;

d)      curare l’assistenza e l’informazione turistica, anche con l’apertura di appositi uffici;

e)      organizzare festeggiamenti, gare, mostre, fiere, convegni, spettacoli, escursioni, gite, attività sportive di qualsiasi genere;

f)        sensibilizzare la popolazione residente ai fini dello sviluppo delle attività turistiche.

ART.  4

- La Pro Loco di Prarostino opererà nel territorio del Comune di Prarostino, in accordo con enti ed associazioni locali che svolgano attività ed iniziative che interessano lo sviluppo turistico.

ART.  5

- I proventi della Pro Loco sono:

a)      le quote di iscrizione dei Soci;

b)      i contributi di enti pubblici o privati;

c)       le donazioni;

d)      gli introiti di manifestazioni organizzate dalla Pro Loco stessa.

- Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed  eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitali durante la vita della Pro Loco non possono essere distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Compatibilmente con le disponibilità di cassa, potranno essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per specifici incarichi affidati dal Presidente. 

SOCI

ART.  6

-          I soci della Pro Loco si distinguono in :

a)      Soci Ordinari;

b)      Soci Sostenitori;

c)       Soci Onorari;

-          Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività dell’Associazione.

-          Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

-          Sono Soci Onorari le persone che vengono scelte come tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione

-          Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART.  7

-          I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

-          Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto:

a)      di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b)      di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c)       di voto per approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

d)      a ricevere la tessera della Pro Loco;

e)      a ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;

f)        a frequentare i locali dell’Associazione;

g)      ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dall’Associazione.

I Soci minorenni possono esercitare i diritti previsti dai punti d) e) f) g)

-          I Soci hanno il dovere di :

a)      rispettare lo statuto ed il regolamento della Pro Loco;

b)      versare nei termini la quota sociale;

c)       non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

ART.  8

-          L’ammissione di un nuovo Socio viene attivata dal momento del versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

-          La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità,  per indegnità o per mancato pagamento della quota associativa annuale.

-          Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio con provvedimento motivato, contro il quale l’interessato  potrà proporre appello al collegio dei Probiviri dell’UNPLI Regionale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione del Collegio dei Probiviri dell’UNPLI Regionale è inappellabile.

ART.  9

I Soci, con l’iscrizione alla Pro Loco, accettano tutte le disposizioni del presente Statuto

ORGANI DELLA PRO LOCO 

ART. 10

-          Sono Organi dell’Associazione Pro Loco

-          Effettivi

a)      l’Assemblea;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)       il Presidente;

d)      il Collegio dei Revisori dei Conti

-          Onorari:

a) il Presidente Onorario

ASSEMBLEA

ART. 11

-          L’Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

ART. 12

-          I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno; essa viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, la sede e l’ordine del giorno, dandone avviso ai soci almeno dieci giorni prima della data suddetta. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;

in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

ART. 13

-          L’Assemblea straordinaria può essere convocata:

a)      dal Presidente della Pro Loco quando ne ravvisa la necessità;

b)      dietro richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci.

-          Per quanto  riguarda  convocazione  e  validità dell’Assemblea  straordinaria, si applica quanto

specificato in merito nel precedente articolo 12.

ART. 14

-          Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci aventi requisiti di cui all’articolo 11; è consentito per ogni Socio un massimo di due deleghe, da presentarsi per iscritto.

ART. 15

-          L’Assemblea ordinaria ha il compito di :

a)      dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali;

b)      approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario proposto dal Consiglio Direttivo della Pro Loco;

c)       eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

d)      eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;

e)      deliberare su eventuali proposte dei partecipanti, anche su argomenti non previsti sull’O.D.G. previsto dalla convocazione dell’Assemblea;

f)        deliberare sull’eventuale adesione e/o recesso all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

-          Il rendiconto consuntivo approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco in uno con le altre carte sociali

ART. 16

-          L’Assemblea straordinaria ha il compito di :

a)      deliberare sulle modifiche del presente statuto;

b)      deliberare sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

ART. 17

-          Tutte le deliberazione di cui al precedente articolo 16 saranno valide solo se approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

CONSIGLIO DIRETTIVO  

ART. 18

-          La Pro Loco è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di trenta, tale da assicurare un’equilibrata rappresentatività degli iscritti.

ART. 19

-          I Consiglieri nominano il Presidente ed uno o più vicepresidenti, eleggendoli tra i membri del Consiglio stesso, a maggioranza di voti espressi

ART. 20

-          I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili finito il mandato.

-          La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo dà al Consiglio stesso la facoltà di dichiarare decaduto il Consigliere assente e di procedere, se lo ritiene necessario, alla surrogazione del medesimo.

ART. 21

-          Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali

-          Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più regolamenti che dettino norme integrative al presente Statuto e che facilitino il funzionamento della Pro Loco..

-          Il Consiglio determina le quote sociali.

-           Spetta inoltre  al  Consiglio la  gestione del  patrimonio sociale  e  la  compilazione  del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

-          Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, per il raggiungimento degli scopi sociali, di gruppi di lavoro volontari formati da Soci o anche da non Soci. Per manifestazioni di particolare impegno o per le quali è necessario avvalersi di persone in possesso di competenze specifiche, il Consiglio Direttivo potrà delegare singoli o gruppi di persone a gestire autonomamente l’organizzazione e la realizzazione dell’attività programmata.

ART. 22

-          Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche

-          Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso..

ART. 23

-          Il Consiglio Direttivo delibera validamente, quando siano presenti almeno la metà dei Consiglieri, a maggioranza dei voti.

-          Per la validità delle riunioni di Consiglio non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

ART. 24

-          Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed un Tesoriere.

a)      il Segretario dovrà tenere i libri dei verbali delle assemblee e dei consigli direttivi nonché il libro dei Soci ed espletare tutte le incombenze derivanti dall’incarico;

b)      il Tesoriere dovrà tenere i libri contabili, predisporre il rendiconto economico e finanziario ed adempiere agli obblighi derivanti dalle leggi fiscali.

E’ fatta facoltà di affidare i due compiti ad una sola persona.

PRESIDENTE

ART. 25

-          Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione Pro Loco, convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente,  come detto nell’articolo  19  del  presente Statuto,  viene  eletto dai componenti

     del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

-          In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente al quale il Consiglio Direttivo ha affidato le funzioni vicarie.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ART. 26

-          L’Assemblea nomina,  scegliendoli tra i Soci,  tre Revisori dei conti,  che  durano  in  carica  tre

      anni.

-          I Revisori dei  Conti  hanno  il  compito  di  esaminare  periodicamente, ed occasionalmente in

      qualsiasi momento, la contabilità della Pro Loco

-          Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

-          I  Revisori dei Conti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

 PRESIDENTE ONORARIO

ART. 27

-          Il Presidente Onorario può essere nominato, come indicato nell’articolo 15, I° comma (punto d)

     del presente Statuto, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

-          Al    Presidente   Onorario   possono   essere  affidati   dal   Consiglio   Direttivo   incarichi   di

      rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

-          Lo scioglimento della Pro Loco potrà essere deciso soltanto in Assemblea straordinaria con le modalità indicate agli articoli 16 e 17 del presente Statuto.

-          In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione Piemonte o di enti pubblici saranno devoluti al Comune di Prarostino.

Gli altri beni potranno essere devoluti al Comune oppure ad altri enti ed associazioni esistenti nel Comune.

ART. 29

-          Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto sono valide le disposizioni di Legge vigenti.

 

 

 
 
 
© Comune di Prarostino (Torino) - Piazza della Libertà, 15 - 10060 PRAROSTINO (TO)
Tel. 0121.500.128 - Fax 0121.501.792 - E-Mail: info@comune.prarostino.to.it
realizzato da ProLoco Prarostino