NOVITA’ SUL RILASCIO DEI CERTIFICATI
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità 12.11.2011, n. 183, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali di stato civile e di anagrafe possono rilasciare certificati soltanto ad uso privato.
Il rilascio dei certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, ecc.) per uso privato è soggetto in ogni caso al pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria.
Si ricorda che il cittadino può sempre presentare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, assicurazioni, notai, poste italiane, assicurazioni, agenzie d’affari ecc. (art. 2, D.P.R. 445/2000), sempre che le medesime intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.
L’autocertificazione è gratuita ed ha lo stesso valore dei certificati.
Normativa di riferimento: - Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15 (legge di stabilità 2012) - D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa) - Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 - Circolare del Ministero dell'interno n. 33 del 23 dicembre 2011
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